(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 147 del 1 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e' sostituito
dal seguente:
   "Art.   8.  (Pubblicita'  della  situazione  patrimoniale).  -  Le
disposizioni concernenti la pubblicita' della situazione patrimoniale
trovano applicazione nei confronti di:
    1)   presidenti,  vicepresidenti  e  amministratori  delegati  di
istituti ed enti pubblici anche economici, la cui  nomina,  proposta,
designazione  o  approvazione  di  nomina  sia  demandata agli organi
regionali;
    2)  presidenti,  vicepresidenti  e  amministratori delegati delle
societa' al cui capitale concorrano la Regione e gli  enti  regionali
nelle  varie  forme di intervento o di partecipazione, per un importo
superiore al venti per cento;
    3)  presidenti,  vicepresidenti  e  amministratori delegati degli
enti o istituti privati qualora  la  Regione  o  gli  enti  regionali
concorrano  al  funzionamento  in  misura  superiore al cinquanta per
cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione  esposte  in
bilancio  ed  a  condizione  che queste superino la somma annua di L.
400.000.000".