(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 147 del 1 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. (Pubblicita' della situazione patrimoniale). - Le disposizioni concernenti la pubblicita' della situazione patrimoniale trovano applicazione nei confronti di: 1) presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata agli organi regionali; 2) presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle societa' al cui capitale concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento; 3) presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati degli enti o istituti privati qualora la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di L. 400.000.000".